Accordo sulla sequenza contrattuale 
relativa alla riduzione oraria e l'eventuale obbligo di recupero

18 ottobre 2000

Articolo unico

In riferimento a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del CCNL 26.5.1999 le parti stabiliscono quanto segue:

1. Le modalità organizzative per l'esercizio della funzione docente e l'articolazione dell'orario di insegnamento, che le istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia progettuale ed in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano dell'Offerta Formativa, restano disciplinate dall'art. 24 del CCNL26.5.1999 e dall'art. 41 del CCNL 4.8.1995.

2. Sono del pari confermate le interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale richiamate nel precedente comma 1.


 

Circolare Ministeriale n. 620 del 3 ottobre 1997

Oggetto: Comparto scuola. Accordi di interpretazione autentica del CCNL Scuola del 4.8.95 raggiunti dall'ARAN e dalle OO.SS. di categoria il 17.9.97

Si rende noto che in data 17.9.97, tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione e le OO.SS. del comparto scuola firmatarie del CCNL-Scuola del 4.8.95, sono stati sottoscritti tre accordi di interpretazione autentica, allegati alla presente, riguardanti:

  1. la fruizione delle ferie da parte del personale docente assunto a tempo determinato (allegato 1);
  2. l'inserimento dell'indennità di cui all'art. 69 del citato CCNL-Scuola (indennità' di funzioni superiori e di reggenza) tra le voci retributive individuate dall'art. 65 del CCNL-Scuola stesso, che producono effetti ai fini del calcolo della tredicesima mensilità e degli altri trattamenti economici ivi previsti (allegato 2);
  3. la durata delle ore di lezione (allegato 3).

Al riguardo si fa presente che, a norma dell'art. 53 - comma 1 - secondo periodo - del D.L.vo 3.2.93, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, gli accordi di interpretazione autentica dei contratti collettivi nazionali sostituiscono le clausole contrattuali delle quali si dà l'interpretazione sin dall'inizio di vigenza del contratto.

Le SS.LL. vigileranno pertanto affinché le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro attribuita dall'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59, diano applicazione agli anzidetti accordi in relazione alla decorrenza prevista nel CCNL-Scuola del 5.8.95 per gli articoli cui ciascuna interpretazione autentica si riferisce.

Relativamente all'accordo di cui al punto 3, si dispone che le precedenti Circolari Ministeriali - richiamate nell'accordo stesso - debbono intendersi modificate nella parte in cui prevedono l'autorizzazione preventiva da parte del Provveditore agli Studi.

Conseguentemente, i competenti organi della scuola adottano autonomamente eventuali adattamenti dell'orario delle lezioni, inviando per opportuna conoscenza le relative deliberazioni al Provveditore, nel quadro delle funzioni di vigilanza allo stesso spettanti. Eventuali richieste di autorizzazione, già inviate per il corrente anno scolastico al Provveditore, si intendono rese per conoscenza.

Le scuole potranno utilizzare, ai fini di cui sopra, i criteri contenuti nelle Circolari Ministeriali sopra ricordate quali opportuni riferimenti ed indicazioni generali presupposto delle determinazioni adottate.

Si evidenzia comunque, al riguardo, la assoluta necessità che le deliberazioni in parola siano congruamente ed espressamente motivate sia per la indispensabile trasparenza - in rapporto ai diritti coinvolti ed alle esigenze che sono contemperate - sia per i conseguenti profili di responsabilità.

Il Ministero del Tesoro, che legge per conoscenza, è pregato di dare istruzioni alle dipendenti Direzioni provinciali affinché, a loro volta, provvedano a dare attuazione agli accordi di cui trattasi.


Accordo di interpretazione autentica dell'01.07.97

(articoli 41 - 69 - 19 CCNL)

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 41 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA DURATA DELLE ORE DI LEZIONE NEI CASI DI INSUPERABILI PROBLEMI OGGETTIVI

Art. 1

  1. Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regolata dalle CC.MM. n. 243 del 22.9.79 e n. 192 del 3.7.80 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.
  2. Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 41 del CCNL.

Art. 41 del CCNL

4. Qualora siano state deliberate sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti completano l’orario d’obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità previste dallo stesso progetto di sperimentazione.

5. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai sensi del comma 3 può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

6. Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.


C.M. n. 243 (prot. n. 1695) del 22 settembre 1979

Nel'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolvere i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 1979/80. E' infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, corrispondono alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionale, dei provvedimenti medesimi. A tale proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinchè gli orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento delle scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della "pendolarità". Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di generalità, ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980/81 possa pervenire a completamento. Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri: a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti; b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora; c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora; d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere generalizzato per l'intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione. Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) - si riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita. Potrà, inoltre, essere valutata l'opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni e orario pieno. Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegiali competenti - consiglio di istituto e collegio dei docenti - restando a un tempo confermato che la responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti, collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con un carattere di revocabilità in qualsiasi momento. Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili all'anno scolastico 1979/80. Le SS.VV., vorranno cortesemente provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della presente circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre, redigeranno una relazione sul merito delle autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico, inviandone copia al Ministero Ufficio statistico - e, per la parte di competenza, alle singole Direzioni generali e uffici generali interessati.


C.M. n. 192 (prot. n. 4540) del 3 luglio 1980

Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare, n. 243, prot. 1695/47/ VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare.

Il contenuto delle CCMM 243/79 e 192/80 è stato successivamente confermato con CT n. 281 del 16.9.87 e con CT 346/94


ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 69 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95

Art. 1

Negli emolumenti di cui all'art. 65, comma 1, si intendono ricomprese anche le indennita' di funzioni superiori e di reggenza previste dall'art. 69.


Art.65 del CCNL

1. Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 62, comma 6, del presente contratto, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.

Art. 69 del CCNL

1. Al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.

2. Qualora si dia luogo all’affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.


ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 19 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

Art. 1

L'art. 19 del C.C.N.L., richiamato dal successivo art. 25, deve intendersi nel senso che per il personale docente a tempo determinato, parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato, l'azione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto d'impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.


Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234

Accordo Sequenza Contrattuale Art. 24, c. 3, CCNL 1998/2001

CM 225/00 (Orario Servizio)

 

 

 

 

Visto il D.Lgs 76 del 2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione";

 

Visto il DM 234 del 2000 "Curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche" in base al quale l'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo;

 

Visto che l'art. 26 del CCNL 2001- 2005 rinvia, quanto alla riduzione dell'orario per cause di forza maggiore, alla CM 243 del 1979 e alla CM n. 192 del 1980, precisando che qualunque altro tipo di riduzione comporta l'obbligo del recupero;

 

Considerato l'art. 41 del CCNL 94-97 - Comparto Scuola - che contempla l'obbligo di recupero solo per le riduzioni d'orario dovute a sperimentazioni;

 

Visto, ancora, l'accordo d'interpretazione autentica dell'art.41 CCNL 1994-1997 del 01/07/97 che, facendo salva l'ipotesi di riduzione per insuperabili problemi estranei alla didattica, stabilisce che tutti gli altri casi dovuti ad esigenze interne alla scuola sono soggette a quanto disposto dall'art. 41;

 

Visto che, ai sensi della CM 620/97, le istituzioni scolastiche possono adottare, nell'ambito della loro autonomia, eventuali adattamenti d'orario delle lezioni, purchè assolutamente necessari e sostenuti da deliberazioni che siano congruamente motivate per ragioni di trasparenza e per i profili di responsabilità;

 

Considerate la CM 243/79 e la CM 192/80;

 

Visti gli artt. 7, 8 e 396 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

 

Vista la necessità di dettare criteri univoci in materia di riduzione dell'orario di lezione in modo da garantire una regolamentazione omogenea in tutti gli istituti scolastici della Regione;                 

  

Premesso che in virtù della privatizzazione del pubblico impiego il rapporto di lavoro è soggetto alle norme di diritto privato e al CCNL stipulato tra l'ARAN e le O.O. S.S., in base alle quali la prestazione dell'orario di servizio è posta in un rapporto di sinallagmaticità con l'indennità stipendiale corrisposta; che dunque, la riduzione dell'orario va mantenuta nei limiti e con la ricorrenza dei presupposti contemplati dal contratto;          

  

Premesso che la facoltà riconosciuta alle istituzioni scolastiche dalla CM 192/1980 di predisporre ulteriori riduzioni d'orario in presenza di particolari situazioni di necessità, oltre le ipotesi contemplate nella CM 243 del 1979, non legittima alla deroga dei criteri indicati dalla circolare sulla cui base operare la  predetta riduzione  

 

Emana la seguente

 

DIRETTIVA

 

Art. 1- Riduzione dell'orario di lezione

 

Nell'ambito della loro autonomia didattica e gestionale le istituzioni scolastiche possono adottare sistemi di flessibilità dell'orario di lezione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa.

 

Art. 2 - Cause di riduzione

    

Le cause che possono determinare la riduzione dell'orario di lezione sono da ricondursi a ragioni di natura didattica o a cause di forza maggiore.

 

Art. 3 - Presupposti della riduzione dell'orario di lezione per cause di forza maggiore.

 

La riduzione dell'orario di lezione per cause di forza maggiore va ricondotta ad accertate ed eccezionali esigenze sociali degli studenti derivanti da:

- insuperabili difficoltà nei trasporti

- effettuazione di doppi turni

- altre situazioni di particolare necessità determinate da motivi estranei alla didattica.

In ogni caso, requisito indefettibile è l'assoluta inevitabilità della riduzione, la quale va contenuta nella misura minima indispensabile.

             Ai fini della presente direttiva si intende per causa di forza maggiore, quella circostanza oggettiva, insuperabile con la normale diligenza, eccezionale ed indipendente dalla volontà delle parti, che rende impossibile l'esecuzione della prestazione. Ai fini che qui interessa, dunque, la riduzione dell'orario va operata quale extrema ratio, una volta ravvisata l'oggettiva ed assoluta ricorrenza di cause ostative allo svolgimento delle lezioni nell'orario previsto.

 

Segue - In particolare: riduzione dell'orario per insuperabili difficoltà nei trasporti

 

Gli organi competenti delle istituzioni scolastiche, con provvedimento adeguatamente motivato, possono deliberare la riduzione de quo dopo aver svolto le seguenti valutazioni preliminari:

-         disponibilità delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ad adattare gli orari dei mezzi, al fine di rendere compatibile il servizio con le esigenze scolastiche degli alunni

-         possibilità di limitare il provvedimento alle classi in cui sia necessaria o al numero esiguo di alunni per i quali può essere autorizzato un margine di ritardo in entrata o in uscita da scuola

-         slittamento dell'orario delle lezioni.          

 

Art. 4 - Criteri di riduzione

 

Ai sensi della CM 243 del 1979 per operare la riduzione, vanno osservati i seguenti criteri:

a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;

b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora;

c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;

 d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.  

In ogni caso, la riduzione non può superare i dieci minuti.

 

Di conseguenza, la riduzione delle ore intermedie di lezione per causa di forza maggiore, poiché non contemplata tra i criteri tassativamente elencati nella CM 243 del 1979 richiamata dal CCNL 2002-2005, la quale prevede solo la possibilità di ridurre le ore terminali di lezione (v. supra art. 4), sarebbe da ritenersi effettuata al di fuori delle previsioni normative e contrattuali, salvo che venga effettuata per motivi legati alla didattica, ma in tal caso, va recuperata.

La riduzione d'orario dovuta a cause di forza maggiore non comporta il recupero da parte dei docenti.                 

  

Art. 5 - Organi competenti

 

Il Dirigente Scolastico, sulla base della formulazione di una proposta da parte del Collegio Docenti e previa delibera del Consiglio d'istituto con la quale vengono indicati i criteri generali, procede alla formulazione dell'orario delle lezioni.

La deliberazione in oggetto va congruamente motivata.

 

Art. 6 - Riduzione dell'orario  per esigenze interne alla  scuola

 

Qualunque altra ipotesi di riduzione dell'orario diversa da quella contemplata nell'art.3, deliberata dal Collegio docenti nell'ottica del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e per esigenze interne alla scuola, va recuperata nell'ambito delle attività didattiche programmate.    

 

                                                               IL DIRETTORE GENERALE

                                                                Carmela Palumbo

 

. La mia scuola effettua la riduzione oraria di 50 minuti. Il dirigente sostiene che anche la retribuzione per le ore eccedenti prestate in sostituzione dei docenti assenti debba essere rapportata ai 50 minuti deliberate dagli OO.CC. E’ sostenibile tale tesi?

La riduzione dell’ora di lezione può essere causata da due esigenze: una di tipo strutturale di forza maggiore senza l’obbligo del recupero dei dieci minuti non prestati; l’altra non collegata ad esigenze di forza maggiore con obbligo da parte del docente del recupero in attività collaterali (comma 8 art.26 CCNL 24/7/2004).  Sia nel primo e sia nel secondo caso, l’organo competente alla gestione di detta riduzione è il Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei Docenti.
Sul tipo di delibera adottata, in seguito, il Dirigente Scolastico regola nella contrattazione d’Istituto concordata con la RSU, le modalità di fruizione e di eventuale recupero delle ore settimanali non prestate. Si ritiene pertanto che ore eccedenti prestate vadano retribuite per  1/18 previo le eventuali modalità di recupero delle dette ore, così come concordate sulla base della contrattazione di istituto.

 

 

 

LA RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE
PER MOTIVI
DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI

di Francesco Scoppetta
dirigente scolastico dell'Itcs De Fazio di Lamezia Terme (CZ)

 

Le parti firmatarie del CCNL del 4.8.95, occupandosi per la prima volta del problema della riduzione dell’ora di lezione in conseguenza delle iniziative assunte da alcune procure della Corte dei Conti, stipularono un accordo tendente a risolvere la questione. L’accordo (sottoscritto il 17.9.97) di interpretazione autentica dell’art.41 del contratto collettivo di comparto già in vigore sin dal 1995 richiamava le due circolari n. 243 (22.9.79) e n. 192 (3.7.80) per regolamentare la riduzione dell’ora di lezione per motivi estranei alla didattica.

Il contenuto di tale accordo è stato confermato successivamente sino ad oggi per cui la materia è ancora regolata dalle due circolari citate.

Con la C.M. n. 620 del 3.10.1997 venne eliminata la preventiva autorizzazione del Provveditore e le decisioni vennero rimesse a imprecisati "competenti organi della scuola".

Accanto alla riduzione per motivi estranei alla didattica, una diversa ipotesi di riduzione dell'ora di lezione (in relazione all'esercizio dell'autonomia didattica, all'adozione di forme di flessibilità dell'orario, all'organizzazione modulare, alla flessibilità del gruppo classe,dei curricoli,ecc.) è consentita oggi ai sensi dell'art. 21 della L. n. 59 del 15.3.1997 e dell'art.4 del DPR n. 275 dell'8.3.1999.In questo caso la riduzione dell'ora di lezione è compresa nel POF e sarà recuperata sia dai docenti che dagli alunni.

Prima di addentrarci nella questione appare necessario, in via preliminare, valutare la chiarezza del contratto interpretativo del 1997. «…In esso» ha scritto Sergio Auriemma « per quanto sia evidente la ratio ispiratrice di fondo, continuano ad essere utilizzate forme espressive oltremodo ambigue e suscettibili, in astratto, di interpretazioni controverse…» (1).

Siccome non vi è dubbio alcuno infatti che la riduzione per motivi didattici vada recuperata dai docenti e che la riduzione della I,V e VI ora per motivi di pendolarismo degli alunni non vada recuperata ai sensi della cm 243/79, le ambiguità contenute nell’accordo di interpretazione autentica concernono il «chi» e il « quanto » della riduzione per "accertate esigenze sociali degli allievi,derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti".Allora le domande da porsi sono le seguenti:

1) Chi deve ridurre le ore di lezione?

2) Si possono ridurre per motivi estranei alla didattica tutte e sei le ore di una giornata?

Il punto fondamentale del discorso è proprio questo. Infatti chi ritenesse che l'interpretazione autentica del 1997 abbia risposto chiaramente a queste due domande può interrompere qui la lettura perchè non è mia intenzione confondere le idee a chi già da quattro anni ha le idee chiare .

Per chi invece sulla questione le idee chiare continua a non averle, provo a riassumere i più importanti pareri succedutisi nel tempo sulla stampa specializzata. Come si vedrà, pareri diversi e discordi. La loro esistenza sembra già confermare il giudizio di Auriemma.

Comincerò con l'opinione di F. Scrimitore, secondo il quale « in ogni caso vige il generalissimo principio secondo cui tutti gli insegnanti hanno l’obbligo, assunto per contratto, di insegnare per 18 ore effettive» (2).

Anche per la Gilda insegnanti la riduzione di dieci minuti non può riguardare tutte le ore di lezione ma «nei giorni con cinque ore di lezione, le riduzioni devono riferirsi soltanto alla prima o all' ultima ora, soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e all'ultima ora» (3). Dello stesso tenore è la risposta data sul sito Kataweb-scuola ad una e-mail sulla questione (4). Giuseppe Pennisi ha specificato che «...nel caso di sei ore, la riduzione può riguardare la prima ed ultima ora, ed eccezionalmente anche la penultima» (5). Concordano con tale tesi Ennio D'Amico e Antonio Santoro in un articolo apparso su Scuola & Amministrazione (6).

Il dott. Vito Cardella, già Provveditore agli Studi di Catania, rispondendo ad un quesito di un lettore, ha scritto con chiarezza che "sussiste l’obbligo per i docenti di recuperare i 180 minuti (10 minuti x 18 ore) settimanali non prestati per cause di forza maggiore con attività inerenti alla funzione docente (idei, corsi di sostegno o di recupero, supplenze brevi, assistenza alla mensa scolastica, ecc.) (7).

Anche "L’esperto risponde" de Il Sole 24 ore, negli anni ha dovuto affrontare più volte l’argomento della riduzione dell'ora di lezione su impulso dei lettori.

Nel 1999 , alla luce dell’accordo firmato dall’Aran con le OO.SS., l’esperto aveva proposto di ridurre la I,V e VI ora per motivi estranei alla didattica, senza obbligo di recupero per alunni e docenti, e le ore intermedie in base al Dm 766/97. "Il decreto citato prevede, per esigenze didattico-educative, la possibilità di riduzione a 50 minuti anche delle ore di lezione intermedie, ma con obbligo di recupero sia per i docenti che per gli allievi" (8). Al di là del richiamo ora superato al Dm 766/97 (sperimentazione dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche) ,l’elemento significativo da cogliere nella risposta de Il Sole 24 ore riguarda la possibilità di far coesistere nella scuola dell’autonomia la riduzione per motivi didattici e la riduzione per motivi di trasporto.

Di parere esattamente opposto il dott. Cardella nel suo più recente intervento sulla questione (9). Ormai, egli dice, «le due ipotesi di riduzione dell'ora di lezione potrebbero ridursi ad una sola, quella determinata dall'organizzazione didattica, per la quale il recupero è obbligatorio».I motivi di natura didattica potrebbero far venire meno i "motivi di forza maggiore" che giustificano l'ipotesi di riduzione senza recupero. Infatti, continua Cardella, «applicando la riduzione dell'ora di lezione per motivi di natura didattica, sarebbe impensabile un'ulteriore riduzione per motivi di forza maggiore ».

In concreto, quindi, se in un istituto si riducono a 50 minuti tutte le ore di lezione per motivi didattici, potrebbe di conseguenza venir meno quell'incompatibilità tra gli orari scolastici e quelli dei mezzi pubblici di trasporto che era causata dalla rigidità degli uni e degli altri. Secondo Cardella, insomma, la CM n. 243/79 è ormai superata nell'ottica di una scuola nuova, autonoma, e di un'organizzazione didattica flessibile.

Se è così, allora conviene aprire una parentesi nel discorso che stiamo facendo per approfondire questo concetto di autonomia didattica, che ha nella flessibilità dei tempi uno dei suoi punti di forza.

Vediamo cosa significa in concreto e nella realtà il superamento dell'unità oraria di 60 minuti (DPR 275/99 art. 4.2).

Una scuola può oggi decidere: se la I A deve fare in un anno 231 ore di italiano, il professore, invece di 231 ore di sessanta minuti, potrebbe farne 277,20 di cinquanta minuti oppure 308 di 45 minuti. In una settimana, invece di 7 ore di 60 minuti nella classe IA, ne potrebbe fare 8 di 50 minuti (con un resto di 20 minuti).

Vorremmo adesso chiarire come il monte-ore annuale delle discipline è un concetto del tutto astratto. Per essere significativo questo numerino dovrebbe calcolare effettivamente il lavoro dei docenti e anche la presenza in classe degli alunni. In pratica sappiamo bene che se in una scuola un professore, per esempio di italiano si assenta per periodi fino a dieci giorni, viene sostituito dai colleghi che sono a disposizione, una volta da un collega di matematica, un'altra da quello di educazione fisica e così via. Se vogliamo stare quindi ai numeri reali, e non a quelli teorici, nessuna scuola assicura ad una classe al momento 200 giorni di lezione con quello che comporta, e cioè 231 ore annue di italiano, 66 di educazione fisica, 99 di inglese e così via. Pertanto considerando le fisiologiche e normali assenze dei docenti e le conseguenziali supplenze, in realtà il computo annuale dei tempi delle discipline presenta variazioni (in più o in meno) molto rilevanti. Se questa è la verità che sta sotto gli occhi di tutti, anche il numerino del monte-ore annuale per materia o significa che deve essere rispettato (e allora bisognerebbe cambiare molte cose nella scuola italiana), oppure è un indicatore — appunto — burocratico senza significato vero che, come tale, andrebbe ri-considerato o abbandonato. E' come dire che un'auto ha una velocità massima di 180 Km all'ora. Significa che quando la guidi devi raggiungerla, oppure che la puoi raggiungere? Il discorso non cambia affatto anche se consideriamo il 15% del curricolo locale che può essere utilizzato per compensazioni tra discipline o per aggiungere altre discipline nel curricolo.

Giunti a questo punto del discorso vorremmo pertanto sottolineare la seguente contraddizione: quando si dice che nel caso di riduzione per motivi didattici dell'unità oraria di lezione il docente non può recuperare tale riduzione effettuando "supplenze", ma deve recuperarla soltanto nelle proprie classi, significa dire una cosa del tutto ovvia. Ma significa anche fingere che il monte-ore annuale per disciplina abbia un significato che, come abbiamo tentato di spiegare, al momento non ha.

Vediamo quali sono le cose concrete che si possono fare in una scuola sul piano della flessibilità e nel tentativo di garantire agli allievi il monte-ore annuale previsto per ciascuna disciplina.

Nel triennio di un istituto tecnico commerciale, si può per esempio organizzare un orario su scansione trisettimanale. A condizione che ci sia la disponibilità dei docenti a sostenere un orario di lavoro più pesante durante la settimana di prevalenza della propria disciplina (compensato nelle due settimane successive).

Ma al di là di una programmazione per moduli su scansione trisettimanale e, ripetiamo, in modo che in ogni settimana abbia la prevalenza un gruppo di discipline affini, abbandonare le ore di 60 minuti non è ipotizzabile se non in scuole di certe dimensioni e con pochi pendolari. Due rientri pomeridiani di 3 ore possono, per esempio, consentire il sabato libero. Però è impossibile attuarli in una scuola con molti pendolari e in assenza di mense comunali.

Con un organico di un centinaio di docenti, è praticamente impossibile organizzare un orario con unità di insegnamento di 50 minuti. La matematica, infatti , non è un'opinione, e allora basta fare due conti: un docente di italiano che ha sette ore alla settimana in una classe prima, deve recuperare 70 minuti (in un anno 38,5 ore); il professore di Inglese, invece, deve recuperare mezzora (in un anno 16,5 ore); quello di Scienza della materia quaranta minuti (in un anno 22 ore), quello di Religione dieci minuti (in un anno 5,5 ore) e così via. E' evidente allora che ci può essere un recupero (settimanale o annuale fa lo stesso) per assicurare il monte - ore annuale previsto per classe a condizione che si organizzi un secondo orario scolastico pomeridiano (oltre quello del mattino), basato su unità di insegnamento di dieci minuti, che si snodi lungo tutta la settimana.

Il paradosso è quindi il seguente: ridurre di cinque o dieci minuti le ore del mattino significa fare ogni giorno rientri pomeridiani, cioè estendere a tutte le scuole una esperienza, quella del doposcuola o tempo prolungato (chiamata adesso flessibilità) nelle scuole medie, che spesso si è rivelata del tutto fallimentare.

Chiusa questa riflessione sulle concrete possibilità di ridurre l’unità oraria per motivi didattici, torniamo allora alle circolari ministeriali che si sono occupate della riduzione di dieci minuti delle ore di lezione. Sulla questione è intervenuto più volte su Italia Oggi Giuseppe Mantica, il quale ha spiegato che «mentre la cm n. 243 si riferiva solo ad alcune ore della giornata, la più recente, emessa il 3 luglio del 1980, estende le riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla precedente, e cioè per tutte le ore di lezione » (10). La stessa interpretazione il giorno 27 ottobre 2000 era leggibile alla pag. 702 di Televideo- Scuola.

Resta il fatto che tali interpretazioni per così dire estensive, allo stato, appartengono ad una testata giornalistica e ad un giornalista, mentre i più recenti documenti, rintracciabili sui rispettivi siti internet, di due organizzazioni sindacali nazionali come la CGIL e lo SNALS, mantengono le ambiguità già segnalate in premessa.

Il documento CGIL intitolato "Riduzione oraria e obbligo del recupero", riassume la intera questione anche alla luce della più recente cm 225/00 ma non osa andare al di là della seguente formula tipica :

«La riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, già regolata dalle circolari 243/79 e 192/80, non va recuperata » (11).

Allo stesso modo, il documento SNALS (12) usa la seguente espressione:

«1. Riduzione dell’ora solare e conseguente adozione dell’ora convenzionale per causa/e di forza maggiore (orario mezzi di trasporto pubblici, ecc.): i docenti interessati non sono obbligati a recuperare le frazioni di ora;»

L'identica espressione è adoperata dalla Gilda insegnanti sul proprio sito ufficiale internet (28.8.99): «La riduzione dell’ora di lezione (fino a 50’) deliberata dal CdI per motivi estranei alla didattica non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei docenti (circ. n°243/79; interpretazione autentica del 4.8.95)».

Circa la posizione della CGIL-Scuola, è forse il caso di riportare per intero la risposta a me fornita lo scorso anno, quando avevo chiesto appunto di precisare se la riduzione di tutte le ore di lezione andasse recuperata:

«La CM 243/79 fissa alcuni principi che però possono essere derogati dal provveditore (cm 192/80) che può autorizzare la riduzione su tutte le ore di lezione. In ogni caso la riduzione autorizzata per i motivi di cui si parla non comporta nessun recupero » (13).

Si può concludere dicendo allora che in questo variegato panorama di opinioni e pareri nessuna organizzazione sindacale a livello nazionale dice chiaramente ed esplicitamente che la riduzione di TUTTE le ore di lezione (dalla I alla VI) per motivi estranei alla didattica non vada recuperata. Per cui la conclusione del discorso sembrerebbe pacifica, se tutti (scripta manent) siamo d'accordo che la riduzione della I,V e VI ora per motivi di pendolarismo degli alunni non vada recuperata dai docenti.

Dov'è allora il problema?

Il problema sorge perchè, insediatisi dall’1 settembre 2000 nelle scuole autonome i dirigenti scolastici, quelle stesse organizzazioni sindacali nazionali di cui abbiamo citato i documenti, in periferia tramite le RSU chiedono ai dirigenti di non far recuperare la riduzione di tutte le ore di lezione. Così il cerino acceso che lo scorso anno veniva passato ai Provveditori, dei quali si invocava l’autorizzazione alla riduzione di tutte le ore di lezione, quest’anno viene trasferito ai dirigenti.

Tutto questo avviene per la semplice ragione che — a monte — un accordo di interpretazione autentica sottoscritto dai sindacati con l’Aran non solo non ha chiarito la questione della riduzione delle ore ma anzi, se possibile, la ha ingarbugliata ancor di più. Perché questo sia avvenuto e – soprattutto – perché quell’accordo rappresenti ancora, a quattro anni di distanza, un punto fermo che le organizzazioni sindacali non intendono, nonostante tutti gli equivoci generati, superare, non sono in grado di dirlo.

Resta comunque assolutamente ragionevole e, alla luce delle opinioni riassunte, fondata sul buon senso, la opinione espressa dall’Associazione Nazionale Presidi (13) quando ricorda che « una causa di forza maggiore – per definizione - non si delibera: se ne può solo prendere atto in via amministrativa. Nel momento stesso in cui diventasse oggetto di una deliberazione, acquisterebbe carattere eventuale, legato al parere di una maggioranza e quindi non costituirebbe più una causa esterna ed incoercibile.

Ne deriva che l’accertamento dello stato di necessità non può essere rimesso al voto, ma solo ad una presa d’atto che - come tale - non può essere fatta che dal responsabile dell’ufficio.»

Come si vede, sul « chi» debba ridurre fino a dieci minuti l'ora di lezione c'è ormai una identità di vedute tra la stessa associazione dei dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali. Così come c'è assoluta identità di vedute sulla distinzione tra riduzione per motivi didattici e per motivi di trasporto.

Il problema resta il «quanto» ridurre. Ecco perchè risulta incomprensibile quello che ha affermato Giovanni Scaminaci (14): «Ci sono poi i presidi che, pur in presenza di cause di forza maggiore, tentano comunque di far passare la riduzione oraria come scelta di flessibilità organizzativa e didattica». Perchè tentano? Perchè godono nell'inasprire i rapporti con i docenti? E' allora una semplice questione di «potere», o di intenti vessatori?

In altre parole, non si capisce perchè, se a livello nazionale e normativo fosse chiarissimo il chi e il quanto della riduzione d'orario per motivi non didattici, i dirigenti scolastici dovrebbero intestardirsi a richiedere il recupero .

Invece è proprio vero il contrario: siccome a livello nazionale e normativo non si capisce bene se sia legittimo ridurre tutte le ore di lezione per motivi non didattici, i dirigenti scolastici procedono in ordine sparso e hanno le idee confuse. Ci sono scuole che perciò recuperano soltanto le ore intermedie, ci sono scuole che recuperano 90 minuti, 180 minuti, 120 a settimana, ci sono scuole che non fanno recuperare niente...

Tutte queste idee, tesi, argomentazioni, che abbiamo fin qui cercato di compendiare in una mappa, non sembrano al momento destinate a ricomporsi in una interpretazione che ristabilisca la certezza del diritto. Tutt'altro. Anzi, le interpretazioni si moltiplicano e gli interpreti continuano a dividersi. A riprova posso riportare il punto di vista espresso (15) per ultimo da Giovanni Bonaventura, il quale non ritiene pertinente il richiamo alla « forza maggiore» come esimente dalla responsabilità. Infatti la forza maggiore si concreta in un evento della natura o dell'uomo, che, pur se previsto, non può essere impedito. Ma, a suo dire, l'orario di partenza dei mezzi di trasporto può, invece, essere modificato in modo da renderlo compatibile con la fine delle lezioni. Inoltre non è neppure possibile individuare nella particolare situazione uno «stato di necessità» perchè il danno causato agli alunni con la riduzione non è proporzionato al pericolo da scongiurare. Secondo Bonaventura, dunque,le questioni giuridiche sono chiare (affermazione questa che è palesemente in contrasto con quest'altra: «ad ogni inizio d'anno si apre per i dirigenti scolastici l'angoscioso dilemma circa il recupero delle riduzioni di orario») e pertanto le riduzioni di orario debbono essere determinate soltanto da difficoltà insuperabili e rappresentare soluzioni del tutto eccezionali.

Le questioni giuridiche sui minuti da recuperare non sono, checchè se ne dica, affatto chiare, non ci stiamo arrampicando sugli specchi, stiamo assistendo ad una stucchevole telenovela. La questione è seria e si è generalizzata a causa dello stato indecoroso, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, dei trasporti pubblici e a causa dell'«assurdità di un curricolo di 36 ore degli istituti tecnici». La questione è così minacciosa che rischia per i dirigenti scolastici di diventare prima o poi esplosiva. Basta fare due conti a matita sul danno erariale. E' stato calcolato (16) che solo prendendo in considerazione i 1400 istituti tecnici italiani, per lo Stato pagare un docente per un'ora intera mentre esegue una prestazione di 50 minuti, significa bruciare 673 miliardi all'anno. Negli ultimi dieci anni il danno ammonterebbe quindi ad un totale di 6 mila e 700 miliardi. Una bella cifra, sulla quale tutti, a cominciare dai sindacati, dovrebbero riflettere senza inutili sofismi e demagogie. Siamo tutti così sicuri che anche in futuro la Corte dei Conti per prima cosa comincerà a discernere riduzioni per motivi didattici da quelle per motivi di trasporto? E poi continuerà a distinguere le prime ed ultime ore da quelle intermedie e così via, con la conclusione pratica che un docente di italiano in un istituto tecnico viene pagato per 18 ore quando in realtà magari lavora effettivamente per quasi 12 ore?

Provo a concludere il discorso con una proposta. A questo punto credo che forse per risolvere il problema sarebbe utile uscire fuori dal problema, e affrontare la questione non più dalla parte dell’orario di servizio dei docenti. Ma dalla parte degli alunni. Senza avere la preoccupazione di mettere le carte a posto per far fronte ai controlli della Corte dei Conti, la questione dell’ora di lezione (che sia di 50 o di 60 minuti poco importa) andrebbe affrontata calcolando l’effettivo insegnamento e non quanti minuti l’insegnante sta a scuola. Propongo cioè di prendere in considerazione la durata dell’effettivo insegnamento (effettiva, per così dire, esposizione dell'alunno al docente) e non più i 200 giorni di lezione e/o l'ora burocratica. Il problema è perciò quanti giorni gli alunni vengono a scuola, quanto tempo stanno in aula, non quanti giorni la scuola resta aperta, a disposizione di...

Per contabilizzare i danni sociali oltre che il danno erariale.


 

NOTE

Questo articolo è stato pubblicato in parte sotto forma di lettera su La Tecnica della Scuola, 1 dicembre 2000,n.7,pag. 27.

(1) Sergio Auriemma (a cura di), voce "Ora di lezione (riduzione)", pag. 299, "Repertori 1998-1999, Dizionario normativo della scuola ", volume f.c. di Notizie della scuola.

(2) "Riduzione delle ore di lezione ad unità inferiori ai sessanta minuti", a cura di F. Scrimitore,Scuola & Amministrazione n.4, dicembre 1996,pag.87.

(3) Il nuovo Vademecum dell’insegnante (a.s. 2000/2001) della Gilda insegnanti,voce "Ora di lezione", pag. 106.

(4) « E' vero che negli Istituti superiori in piena autonomia la riduzione dell'ora di insegnamento può essere disposta dal Dirigente indipendentemente dal Collegio Docenti.Anche in tal caso i docenti sono tenuti a recuperare le frazioni residue?» (Rsu,insegnante). «Le riduzioni d'orario devono essere recuperate.Tranne nel caso delle riduzioni di 5/10 minuti della prima/ultima ora giustificate e documentate da motivi di trasporto degli alunni» (www.kwscuola.kataweb.it/sos_scuola/sos_domand.../1,1498,Insegnanti).

(5) Giuseppe Pennisi,"Quesitario amministrativo", Italia Oggi "Azienda Scuola" del 27 febbraio 2001.

(6) Ennio D'Amico e Antonio Santoro ,« L'orario di servizio dei docenti», Scuola & Amministrazione n.3, novembre 2000, pag.15.

(7) Risposta contenuta in "Racconti scolastici", di Vito Cardella,La Tecnica della Scuola del 15.10.99.

(8) "Quando un'ora di lezione può durare 50 minuti" (43), in "L'esperto risponde"- Scuola - Il Sole 24 ore, 3.1.99,Numero uno .La risposta è ribadita in "Come va inteso il recupero delle ore intermedie" (1410),Numero ventiquattro-22 marzo 1999: «Il Dm 766/97 citato dal lettore prevede il recupero delle ore intermedie,cioè di quelle ore che vengono ridotte a 50 minuti in aggiunta a quelle previste dalla circolare ministeriale 243/79 ».

(9) Vito Cardella,articolo a pag. 24 del n. 5 di La Tecnica della scuola, nov. 2000.

(10) "Orario:senza il Pof prevale il Ccnl" di Giuseppe Mantica,Italia Oggi,"Azienda Scuola", martedì 17.10.2000,pag. 48.Anche in un precedente articolo su Italia Oggi, "I minuti persi nella lezione non si possono recuperare",Mantica era stato chiaro scrivendo : « Non si recuperano i minuti delle ore inferiori a 60 minuti.Anche se la riduzione riguarda tutte le ore della giornata ».

(11) "Riduzione oraria e obbligo del recupero" (aggiornata al 13 ottobre 2000),www.cgilscuola.it/riduzioneor/ind_ridu.htm

(12) Notiziario Sindacale n. 181 del 5 ottobre 2000,Ai Segretari Provinciali S.N.A.L.S.

(13) Risposta ancora il 30.8.00 consultabile nelle faq del sito internet,www.cgilscuola.it/Tuttocont/quesiti/risposte2.htm

(14) "Riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore- il punto",19.09.00,www.anp.it/news/ora_lez.htm

(15) "Schiarita sull'ora breve" di Giovanni Scaminaci,su Il Sole 24 ore - Scuola n. 21, pag. 11.

(16) "La verità sull'ora di 50'" di Giovanni Bonaventura, su Il Sole 24 ore-Scuola (9-22 febbraio 01),pag.13.

(17) "Chi pagherà il conto?" di Salvatore Indelicato,Catania,intervento apparso in "Minuti da recuperare?/2" in La Tecnica della Scuola n.7, 1 dicembre 2000,pag. 27.

 

 

 

 

 

FLESSIBILITÀ ORARIA

 

1. Quali sono le norme vigenti cui riferirsi per ridurre l'ora di lezione a 50 minuti?

Intanto va chiarito che quella che chiamiamo "ora" di lezione non può che essere di 60 minuti. Le norme attuative di questo aspetto della flessibilità didattica sono le seguenti.

1. L'articolo 4 del D.P.R. n.275/99 che, al punto b del comma 2, individua, tra le forme di flessibilità che le suole possono adottare:
"la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui".

2. Per l'anno scolastico 2000-2001, il D.M. 26 giugno 2000, n.234 che afferma:
"L'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, costituito dalle quote di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo" (comma 5 dell'art. 3).

3. Fino alla eventuale conclusione di nuovi accordi sindacali, la C.M. 5 ottobre 2000, n.225 sull'orario di servizio degli insegnanti che, riferendosi anche all'accordo del 27 luglio 2000 tra ARAN e Organizzazioni sindacali, afferma nella sua conclusione:
"Qualora nel Piano dell'Offerta Formativa gli organi collegiali competenti non abbiano inteso introdurre nuove modalità organizzative della funzione docente e una nuova eventuale articolazione dell'orario, l'orario medesimo continua ad essere disciplinato dalle richiamate disposizioni [cioè dall'art. 24 del CCNL 26 maggio 1999 e dall'art. 41 del CCNL 4 agosto 1995]".

Dal combinato disposto di queste norme si deduce che, se la riduzione di orario deriva dalla introduzione di nuove modalità organizzative della funzione docente" o di "una nuova eventuale articolazione dell'orario", essa comporta la fruizione dell'intero monte ore curricolare da parte degli studenti e la corrispondente erogazione dell'intero monte ore da parte dei docenti. Se, al contrario, la riduzione di orario è dovuta a cause di forza maggiore, deve mantenersi nei limiti previsti dalle norme citate e, in tali limiti, può avvenire senza recupero da parte dei docenti. In concreto, se in una scuola si riducono quotidianamente a 50 minuti la seconda, la terza e la quarta ora per realizzare ogni due giorni una sesta ora di sostegno o di approfondimento, i docenti devono recuperare le frazioni di tempo in cui non insegnano. Se invece, in una scuola ad alto tasso di pendolarismo, si opera la stessa identica riduzione per rendere compatibili l'ingresso e l'uscita degli alunni con gli orari dei mezzi di trasporto, i docenti non devono recuperare le frazioni di tempo in cui non insegnano.

 

2. Tramite la flessibilità è possibile utilizzare, ad esempio, i 10 minuti della riduzione dell'unità oraria da 60 a 50 minuti per attività con gli allievi in copresenza o dividendo il gruppo classe in più gruppi assegnati a vari docenti contemporaneamente?

Le due ipotesi qui presentate sono del tutto diverse. Nella prima, poiché, attraverso le copresenze, sono solo i docenti a recuperare i dieci minuti di riduzione, si verifica una riduzione del monte ore di lezione che gli allievi hanno il diritto-dovere di fruire nella sua integralità. Questa modalità di utilizzazione dei dieci minuti di riduzione dell'unità di lezione non è quindi praticabile. Nella seconda ipotesi gli allievi, sia pure con modalità diverse e flessibili, fruiscono dell'intero monte ore di lezione. Quest'ultima modalità è dunque praticabile.

 

3. Nell'organizzazione modulare c'è un monte ore massimo di lezione per gli alunni che non va superato?

I curricoli scolastici possono essere resi flessibili tramite gli strumenti messi a disposizione dall'autonomia tanto più facilmente quanto più sono "leggeri". Alla domanda relativa al monte ore massimo per gli studenti non si può quindi rispondere con una norma legislativa, ma con una norma di buon senso: la flessibilità non può essere usata per irrigidire i curricoli scolastici in blocchi di ore insostenibili per gli studenti. Non dimentichiamo la finalità complessiva del processo in atto: il successo - e non lo stress - formativo.

 

4. Il D.M. 234/2000 chiarisce che non si può ridurre il monte ore obbligatorio di lezione. Ma si può invece aumentare questo monte ore, senza oneri, utilizzando la differenza tra l'orario di alcuni insegnamenti (ad esempio storia e filosofia al Liceo scientifico: 15 ore) e l'orario di cattedra di 18 ore?

Il D.P.R. 275/99 (all'art. 8, comma1, punto d) individua, tra i compiti del ministro della Pubblica istruzione quello di definire l' "orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli". A sua volta, per l'anno scolastico 2000-2001, il D.M. 234/2000 parla (all'art. 3) sia di "curricolo obbligatorio" sia, con riferimento all'obbligo di non ridurre il monte ore, di "orario obbligatorio annuale". Ora, lo Schema di Regolamento sui curricoli della Scuola di base definisce, al comma 1 dell'art. 2, le modalità di calcolo dell'orario obbligatorio dei curricoli. Esso afferma infatti: "L'orario obbligatorio annuale complessivo del curricolo della scuola di base risulta dalla somma del monte ore previsto per gli ambiti disciplinari e le singole discipline, di cui al successivo comma 3, dalle ore settimanali di insegnamento della religione cattolica, di cui al comma 5, e dalle 200 ore annuali della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche".
Anche se nessuna norma nega esplicitamente che si possa aumentare il monte ore, l'individuazione di un orario obbligatorio e la ormai precisa definizione delle sue basi di calcolo fa sì che tutto il tempo che a esso viene "aggiunto" debba essere considerato facoltativo. Questo tempo rientra pertanto nell'offerta formativa "aggiuntiva" il cui svolgimento è regolato dall'articolo 9 del D.P.R. 275/99.

 

5. Data la flessibilità temporale e data una riduzione delle ore di lezione a 50 minuti, il calcolo del monte ore annuale (ai fini del recupero della differenza: 10 min. per ogni ora di lezione) deve anche conteggiare le ore di lezione dei giorni impiegati nei viaggi d'istruzione (naturalmente inseriti nei rispettivi progetti didattici)?

Questa domanda relativa al calcolo del tempo delle visite di istruzione ha un po' di fiele, per dirla con Dante. Il docente che l'ha posta non ha chiarito - volutamente? - a quale recupero si riferisce: quello degli studenti o quello dei docenti? Per quanto riguarda quest'ultimo, essendo questione contrattuale, non possiamo dare qui una risposta. Per quanto attiene invece agli studenti, è forse necessario ricordare che anche la normativa vigente considera le visite d'istruzione tempo scuola a tutti gli effetti. Sarebbe strano che un quadro più flessibile facesse un passo indietro rispetto a uno più rigido. Forse si può anche andare un po' più in là. Poiché le attività formative che si svolgono durante una visita di istruzione non hanno una articolazione in unità di lezione - né di 60 minuti né di 50 etc. -, si possono considerare i giorni impiegati in visite d'istruzione come giorni a orario pieno (cioè senza unità di lezione di 50 minuti). In funzione del rispetto del monte ore annuale le conseguenze sono minime. Vale la pena mettersi a irrigidire fino a tal punto un problema che è - e deve restare - di "flessibilità"?

 

6. Siamo un gruppo di insegnanti e genitori di un circolo didattico. Vorremmo sapere se, è proprio obbligatorio distribuire l'attività didattica della scuola elementare in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'art. 12 del Regolamento dell'Autonomia (D.P.R. 275/99 che si riporta in calce) prevede che l'orario scolastico settimanale nella scuola elementare vada distribuito in tempi antimeridiani e pomeridiani. La ratio della legge è fondata su una armoniosa distribuzione dell'insegnamento coerente con i tempi distesi di apprendimento dei bambini.
La scuola elementare quindi può, nella flessibilità data dall'autonomia, modificare i tempi settimanali delle lezioni secondo le esigenze locali e nelle diverse fasi dell'anno, ma deve garantire il rispetto di questi tempi di apprendimento in quanto essi hanno una evidente priorità rispetto ad altre esigenze di carattere organizzativo delle famiglie e della scuola. Naturalmente, il numero dei pomeriggi è lasciato alla flessibilità organizzativa della singola istituzione scolastica così come spetta alla responsabilità della scuola che il tempo complessivo sia ben utilizzato, ad esempio, con una attenta cura nella distribuzione dei compiti che i bambini sono chiamati a svolgere a casa.
Si ricorda che nel Regolamento dell'Autonomia è stato abrogato il comma 6 dell'art. 129 del Testo Unico (D. Lgs. 297/94). Esso prevedeva sì una deroga al tempo scolastico di mattina e pomeriggio, ma soltanto "fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi". L'esperienza ha però dimostrato che numerosi Enti locali approfittavano della deroga per non realizzare i servizi richiesti. L'abrogazione del comma 6 impegna ora gli Enti Locali i cittadini e le scuole alla realizzazione di un tempo scuola finalizzato al diritto di apprendimento dei bambini, evitando ogni genere di alibi.
Si riporta qui di seguito il comma 3 dell'art. 12 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275:
"3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297".
Si riportano qui di seguito i commi 5 e 6 dell'art. 129 del D.Lgs. 14 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), ricordando che - come sopra si è sottolineato - il comma 6 è stato abrogato dal Regolamento dell'Autonomia:
" 5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento, fra le seguenti soluzioni: a) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in sei giorni della settimana; b) orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque giorni della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana".

 

7. Come si risolve, dopo l'adozione della flessibilità oraria, il problema delle supplenze su orari spezzati o distribuiti non omogeneamente?

Nel caso di uso della flessibilità su più settimane con conseguenze sull'orario di cattedra dei docenti (ad esempio, una settimana con orario di 20 ore e una con orario di 16 ore) le supplenze vengono assegnate e retribuite sulla base delle norme vigenti: cioè secondo l'orario di lezione effettivamente svolto. Se il docente supplente viene chiamato su più settimane, ciascuna con un diverso orario di cattedra (caso probabilmente un po' raro), il capo d'istituto stipulerà con lui tanti contratti diversi per quante sono le tipologie di orario che lo stesso docente supplente sarà chiamato a coprire.