Accordo sulla sequenza contrattuale
relativa alla riduzione oraria e l'eventuale obbligo di recupero
18 ottobre 2000
Articolo
unico
In riferimento a quanto previsto dall'art.
24, comma 3, del CCNL 26.5.1999 le parti stabiliscono quanto segue:
1. Le modalità organizzative per l'esercizio
della funzione docente e l'articolazione dell'orario di insegnamento, che le
istituzioni scolastiche adottano nella propria autonomia progettuale ed in
coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano dell'Offerta Formativa, restano
disciplinate dall'art. 24 del CCNL26.5.1999 e
dall'art. 41 del CCNL 4.8.1995.
2. Sono del pari confermate le
interpretazioni autentiche riferite alla disciplina contrattuale richiamate nel
precedente comma 1.
Circolare Ministeriale n. 620 del 3 ottobre 1997
Oggetto: Comparto scuola.
Accordi di interpretazione autentica del CCNL Scuola del 4.8.95 raggiunti
dall'ARAN e dalle OO.SS. di categoria il 17.9.97
Si rende noto che in data 17.9.97, tra
l'Agenzia per
Al riguardo si fa presente che, a norma
dell'art. 53 - comma 1 - secondo periodo - del D.L.vo 3.2.93, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, gli accordi di interpretazione
autentica dei contratti collettivi nazionali sostituiscono le clausole
contrattuali delle quali si dà l'interpretazione sin dall'inizio di vigenza del
contratto.
Le SS.LL. vigileranno
pertanto affinché le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro
attribuita dall'art. 21 della L. 15.3.97, n. 59,
diano applicazione agli anzidetti accordi in relazione alla decorrenza prevista
nel CCNL-Scuola del 5.8.95 per gli articoli cui
ciascuna interpretazione autentica si riferisce.
Relativamente all'accordo di cui al punto 3,
si dispone che le precedenti Circolari Ministeriali - richiamate nell'accordo
stesso - debbono intendersi modificate nella parte in cui prevedono l'autorizzazione
preventiva da parte del Provveditore agli Studi.
Conseguentemente, i competenti organi della
scuola adottano autonomamente eventuali adattamenti dell'orario delle lezioni,
inviando per opportuna conoscenza le relative deliberazioni al Provveditore,
nel quadro delle funzioni di vigilanza allo stesso spettanti. Eventuali
richieste di autorizzazione, già inviate per il corrente anno scolastico al
Provveditore, si intendono rese per conoscenza.
Le scuole potranno utilizzare, ai fini di
cui sopra, i criteri contenuti nelle Circolari Ministeriali sopra ricordate
quali opportuni riferimenti ed indicazioni generali presupposto delle
determinazioni adottate.
Si evidenzia comunque, al riguardo, la
assoluta necessità che le deliberazioni in parola siano congruamente ed
espressamente motivate sia per la indispensabile trasparenza - in rapporto ai
diritti coinvolti ed alle esigenze che sono contemperate - sia per i
conseguenti profili di responsabilità.
Il Ministero del Tesoro, che legge per
conoscenza, è pregato di dare istruzioni alle dipendenti Direzioni provinciali
affinché, a loro volta, provvedano a dare attuazione agli accordi di cui
trattasi.
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE
AUTENTICA DELL'ART. 41 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL
COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95, PER
Art. 1
Art. 41 del CCNL
4. Qualora siano state deliberate
sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura che comportino la riduzione
della durata dell’unità oraria di lezione, i docenti completano l’orario
d’obbligo con attività connesse alla sperimentazione o con le altre modalità
previste dallo stesso progetto di sperimentazione.
5. L’orario di insegnamento, anche con
riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai sensi del comma 3 può
essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e
nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le
quattro ore.
6. Per il personale insegnante che opera per
la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante il servizio di mensa il tempo
impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di
attività didattica.
C.M. n. 243 (prot. n. 1695)
del 22 settembre 1979
Nel'intento di regolare con criteri uniformi i vari
aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni
scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti
di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolvere i problemi
connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione
responsabile delle SS.VV. sulla assoluta necessità di
sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate
verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 1979/80. E' infatti
inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi
sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad
adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi
o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che
le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi
nella misura minima indispensabile, corrispondono alle accertate esigenze
sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti le
quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola
considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto
eccezionale, dei provvedimenti medesimi. A tale proposito è qui da richiamare
la preliminare necessità che le SS.VV. promuovano al
più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico
urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di
persuasione affinchè gli orari dei mezzi di trasporto
siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno
funzionamento delle scuola e quindi con gli orari scolastici, tenendo
specialmente conto del fenomeno della "pendolarità".
Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno
non avere immediato carattere di generalità, ma è importante e irrinunciabile
che fin dal corrente anno scolastico 1979/80 venga avviato un processo di
razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980/81 possa pervenire a
completamento. Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario
che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai
presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e
fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere
distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati
i seguenti criteri: a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle
lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione
della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti; b) nei
giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le
riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o
alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora; c) nei giorni della settimana nei quali l'orario
delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla
prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore,
la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore. La riduzione
dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà
riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria senza assumere carattere
generalizzato per l'intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo
per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione. Si ritiene
opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle
lezioni -esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore
severità nella ipotesi di cui alla su indicata lettera b) e anche c) - si
riferiscano soltanto ad un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato,
per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare il ritardo di
alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o
un pari anticipo nell'uscita. Potrà, inoltre, essere valutata l'opportunità di
uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da consentire l'affluenza
regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni e
orario pieno. Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi
sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti
siano esaminate al più presto dagli organi collegiali competenti - consiglio di
istituto e collegio dei docenti - restando a un tempo confermato che la
responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside,
il quale, dopo aver sentito i suddetti, collegi, dovrà poi chiedere alle SS.VV. l'autorizzazione per le eventuali riduzioni d'orario
strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre
in via eccezionale e con un carattere di revocabilità in qualsiasi momento. Le SS.VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate
e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le
riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per eventuali
modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi
anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili all'anno
scolastico 1979/80. Le SS.VV., vorranno cortesemente
provvedere a portare a conoscenza dei presidi il contenuto della presente
circolare. Ad anno scolastico avviato, inoltre, redigeranno una relazione sul
merito delle autorizzazioni concesse, corredata da apposito quadro statistico,
inviandone copia al Ministero Ufficio statistico - e, per la parte di
competenza, alle singole Direzioni generali e uffici generali interessati.
C.M. n. 192 (prot. n. 4540)
del 3 luglio 1980
Relativamente alla durata delle ore di
lezione per l'anno scolastico 1980/81 si confermano le disposizioni impartite
da questo Ministero con circolare, n. 243, prot.
1695/47/ VL, del 22 settembre 1979. Resta comunque rimesso al prudente
apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari
situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare,
caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche
nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare.
Il contenuto delle CCMM 243/79 e 192/80 è stato
successivamente confermato con CT n. 281 del 16.9.87 e con CT 346/94
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 69 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95
Art. 1
Negli emolumenti di cui
all'art. 65, comma 1, si intendono ricomprese anche
le indennita' di funzioni superiori e di reggenza
previste dall'art. 69.
Art.65 del CCNL
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul compenso per le attività aggiuntive, sul trattamento ordinario
di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita,
sull’indennità di cui all’art. 62, comma 6, del presente contratto, sull’equo
indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi,
comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi
di riscatto.
Art. 69 del CCNL
1. Al personale docente incaricato
dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che
sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a
quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente
amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile
amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata
dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei
relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all’affidamento in
reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è
corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per
gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal
caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 19 DEL C.C.N.L. RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4.8.95, PER
Art. 1
L'art. 19 del C.C.N.L., richiamato dal successivo art. 25, deve
intendersi nel senso che per il personale docente a tempo determinato,
parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato,
l'azione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso
dell'anno scolastico non è obbligatoria.
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto
d'impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di
sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al
momento della cessazione del rapporto.
Decreto
Ministeriale 26 giugno 2000, n. 234
Accordo
Sequenza Contrattuale Art. 24, c. 3, CCNL 1998/2001
Visto il D.Lgs 76 del 2005 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione";
Visto il DM 234 del 2000 "Curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche" in base al quale l'adozione, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale, nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo;
Visto che l'art. 26 del CCNL 2001- 2005 rinvia, quanto alla riduzione dell'orario per cause di forza maggiore, alla CM 243 del 1979 e alla CM n. 192 del 1980, precisando che qualunque altro tipo di riduzione comporta l'obbligo del recupero;
Considerato l'art. 41 del CCNL 94-97 - Comparto Scuola - che contempla l'obbligo di recupero solo per le riduzioni d'orario dovute a sperimentazioni;
Visto, ancora, l'accordo d'interpretazione autentica dell'art.41 CCNL 1994-1997 del 01/07/97 che, facendo salva l'ipotesi di riduzione per insuperabili problemi estranei alla didattica, stabilisce che tutti gli altri casi dovuti ad esigenze interne alla scuola sono soggette a quanto disposto dall'art. 41;
Visto che, ai sensi della CM 620/97, le istituzioni scolastiche possono adottare, nell'ambito della loro autonomia, eventuali adattamenti d'orario delle lezioni, purchè assolutamente necessari e sostenuti da deliberazioni che siano congruamente motivate per ragioni di trasparenza e per i profili di responsabilità;
Considerate
Visti gli artt. 7, 8 e 396 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la necessità di dettare criteri univoci in materia di riduzione dell'orario di lezione in modo da garantire una regolamentazione omogenea in tutti gli istituti scolastici della Regione;
Premesso che in virtù della privatizzazione del pubblico impiego il rapporto di lavoro è soggetto alle norme di diritto privato e al CCNL stipulato tra l'ARAN e le O.O. S.S., in base alle quali la prestazione dell'orario di servizio è posta in un rapporto di sinallagmaticità con l'indennità stipendiale corrisposta; che dunque, la riduzione dell'orario va mantenuta nei limiti e con la ricorrenza dei presupposti contemplati dal contratto;
Premesso che la facoltà riconosciuta alle istituzioni scolastiche dalla CM 192/1980 di predisporre ulteriori riduzioni d'orario in presenza di particolari situazioni di necessità, oltre le ipotesi contemplate nella CM 243 del 1979, non legittima alla deroga dei criteri indicati dalla circolare sulla cui base operare la predetta riduzione
Emana la seguente
DIRETTIVA
Art. 1- Riduzione dell'orario di lezione
Nell'ambito della loro autonomia didattica e gestionale le istituzioni scolastiche possono adottare sistemi di flessibilità dell'orario di lezione nei limiti di quanto disposto dalla vigente normativa.
Art. 2 - Cause di riduzione
Le cause che possono determinare la riduzione dell'orario di lezione sono da ricondursi a ragioni di natura didattica o a cause di forza maggiore.
Art. 3 - Presupposti della riduzione dell'orario di lezione per cause di
forza maggiore.
La riduzione dell'orario di lezione per cause di forza maggiore va ricondotta ad accertate ed eccezionali esigenze sociali degli studenti derivanti da:
- insuperabili difficoltà nei trasporti
- effettuazione di doppi turni
- altre situazioni di particolare necessità determinate da motivi estranei alla didattica.
In ogni caso, requisito indefettibile è l'assoluta inevitabilità della riduzione, la quale va contenuta nella misura minima indispensabile.
Ai fini della presente direttiva si intende per causa di forza maggiore, quella circostanza oggettiva, insuperabile con la normale diligenza, eccezionale ed indipendente dalla volontà delle parti, che rende impossibile l'esecuzione della prestazione. Ai fini che qui interessa, dunque, la riduzione dell'orario va operata quale extrema ratio, una volta ravvisata l'oggettiva ed assoluta ricorrenza di cause ostative allo svolgimento delle lezioni nell'orario previsto.
Segue - In particolare: riduzione dell'orario per insuperabili difficoltà nei trasporti
Gli organi competenti delle istituzioni scolastiche, con provvedimento adeguatamente motivato, possono deliberare la riduzione de quo dopo aver svolto le seguenti valutazioni preliminari:
- disponibilità delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ad adattare gli orari dei mezzi, al fine di rendere compatibile il servizio con le esigenze scolastiche degli alunni
- possibilità di limitare il provvedimento alle classi in cui sia necessaria o al numero esiguo di alunni per i quali può essere autorizzato un margine di ritardo in entrata o in uscita da scuola
- slittamento dell'orario delle lezioni.
Art. 4 - Criteri di riduzione
Ai sensi della CM 243 del 1979 per operare la riduzione, vanno osservati i seguenti criteri:
a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria, che dunque resta determinata in sessanta minuti;
b) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultim'ora;
c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sei ore, l'autorizzazione alla riduzione può riferirsi alla prima e alla ultima ora di lezione ed eccezionalmente anche alla penultima ora;
d) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore, la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.
In ogni caso, la riduzione non può superare i dieci minuti.
Di conseguenza, la riduzione delle ore intermedie di lezione per causa di forza maggiore, poiché non contemplata tra i criteri tassativamente elencati nella CM 243 del 1979 richiamata dal CCNL 2002-2005, la quale prevede solo la possibilità di ridurre le ore terminali di lezione (v. supra art. 4), sarebbe da ritenersi effettuata al di fuori delle previsioni normative e contrattuali, salvo che venga effettuata per motivi legati alla didattica, ma in tal caso, va recuperata.
La riduzione d'orario dovuta a cause di forza maggiore non comporta il recupero da parte dei docenti.
Art. 5 - Organi competenti
Il Dirigente Scolastico, sulla base della formulazione di una proposta da parte del Collegio Docenti e previa delibera del Consiglio d'istituto con la quale vengono indicati i criteri generali, procede alla formulazione dell'orario delle lezioni.
La deliberazione in oggetto va
congruamente motivata.
Art. 6 - Riduzione dell'orario per
esigenze interne alla scuola
Qualunque altra ipotesi di riduzione dell'orario diversa da quella contemplata nell'art.3, deliberata dal Collegio docenti nell'ottica del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e per esigenze interne alla scuola, va recuperata nell'ambito delle attività didattiche programmate.
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
. La mia scuola effettua la riduzione oraria di 50 minuti. Il
dirigente sostiene che anche la retribuzione per le ore eccedenti prestate in
sostituzione dei docenti assenti debba essere rapportata ai 50 minuti
deliberate dagli OO.CC. E’ sostenibile tale tesi?
La riduzione dell’ora
di lezione può essere causata da due esigenze: una di tipo strutturale di forza
maggiore senza l’obbligo del recupero dei dieci minuti non prestati; l’altra
non collegata ad esigenze di forza maggiore con obbligo da parte del docente
del recupero in attività collaterali (comma 8 art.26
CCNL 24/7/2004). Sia nel primo e sia nel secondo caso, l’organo
competente alla gestione di detta riduzione è il Consiglio d’Istituto su
proposta del Collegio dei Docenti.
Sul tipo di delibera adottata, in seguito, il Dirigente Scolastico regola nella
contrattazione d’Istituto concordata con
PER MOTIVI DI TRASPORTO DEGLI STUDENTI
di Francesco Scoppetta
dirigente scolastico dell'Itcs De Fazio di Lamezia Terme (CZ)
Le parti firmatarie del CCNL del 4.8.95, occupandosi per la prima volta del problema della riduzione dell’ora di lezione in conseguenza delle iniziative assunte da alcune procure della Corte dei Conti, stipularono un accordo tendente a risolvere la questione. L’accordo (sottoscritto il 17.9.97) di interpretazione autentica dell’art.41 del contratto collettivo di comparto già in vigore sin dal 1995 richiamava le due circolari n. 243 (22.9.79) e n. 192 (3.7.80) per regolamentare la riduzione dell’ora di lezione per motivi estranei alla didattica.
Il contenuto di tale accordo è stato confermato successivamente sino ad oggi per cui la materia è ancora regolata dalle due circolari citate.
Con
Accanto alla riduzione per motivi estranei alla didattica, una diversa ipotesi di riduzione dell'ora di lezione (in relazione all'esercizio dell'autonomia didattica, all'adozione di forme di flessibilità dell'orario, all'organizzazione modulare, alla flessibilità del gruppo classe,dei curricoli,ecc.) è consentita oggi ai sensi dell'art. 21 della L. n. 59 del 15.3.1997 e dell'art.4 del DPR n. 275 dell'8.3.1999.In questo caso la riduzione dell'ora di lezione è compresa nel POF e sarà recuperata sia dai docenti che dagli alunni.
Prima di addentrarci nella questione appare necessario, in via preliminare, valutare la chiarezza del contratto interpretativo del 1997. «…In esso» ha scritto Sergio Auriemma « per quanto sia evidente la ratio ispiratrice di fondo, continuano ad essere utilizzate forme espressive oltremodo ambigue e suscettibili, in astratto, di interpretazioni controverse…» (1).
Siccome non vi è dubbio alcuno infatti che la riduzione per motivi didattici vada recuperata dai docenti e che la riduzione della I,V e VI ora per motivi di pendolarismo degli alunni non vada recuperata ai sensi della cm 243/79, le ambiguità contenute nell’accordo di interpretazione autentica concernono il «chi» e il « quanto » della riduzione per "accertate esigenze sociali degli allievi,derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti".Allora le domande da porsi sono le seguenti:
1) Chi deve ridurre le ore di lezione?
2) Si possono ridurre per motivi estranei alla didattica tutte e sei le ore di una giornata?
Il punto fondamentale del discorso è proprio questo. Infatti chi ritenesse che l'interpretazione autentica del 1997 abbia risposto chiaramente a queste due domande può interrompere qui la lettura perchè non è mia intenzione confondere le idee a chi già da quattro anni ha le idee chiare .
Per chi invece sulla questione le idee chiare continua a non averle, provo a riassumere i più importanti pareri succedutisi nel tempo sulla stampa specializzata. Come si vedrà, pareri diversi e discordi. La loro esistenza sembra già confermare il giudizio di Auriemma.
Comincerò con l'opinione di F. Scrimitore, secondo il quale « in ogni caso vige il generalissimo principio secondo cui tutti gli insegnanti hanno l’obbligo, assunto per contratto, di insegnare per 18 ore effettive» (2).
Anche per
Il dott. Vito Cardella, già Provveditore agli Studi di Catania, rispondendo ad un quesito di un lettore, ha scritto con chiarezza che "sussiste l’obbligo per i docenti di recuperare i 180 minuti (10 minuti x 18 ore) settimanali non prestati per cause di forza maggiore con attività inerenti alla funzione docente (idei, corsi di sostegno o di recupero, supplenze brevi, assistenza alla mensa scolastica, ecc.) (7).
Anche "L’esperto risponde" de Il Sole 24 ore, negli anni ha dovuto affrontare più volte l’argomento della riduzione dell'ora di lezione su impulso dei lettori.
Nel 1999 , alla luce dell’accordo firmato dall’Aran
con le OO.SS., l’esperto aveva proposto di ridurre
Di parere esattamente opposto il dott. Cardella nel suo più recente intervento sulla questione (9). Ormai, egli dice, «le due ipotesi di riduzione dell'ora di lezione potrebbero ridursi ad una sola, quella determinata dall'organizzazione didattica, per la quale il recupero è obbligatorio».I motivi di natura didattica potrebbero far venire meno i "motivi di forza maggiore" che giustificano l'ipotesi di riduzione senza recupero. Infatti, continua Cardella, «applicando la riduzione dell'ora di lezione per motivi di natura didattica, sarebbe impensabile un'ulteriore riduzione per motivi di forza maggiore ».
In concreto, quindi, se in un istituto si riducono a 50 minuti tutte le ore
di lezione per motivi didattici, potrebbe di conseguenza venir meno quell'incompatibilità tra gli orari scolastici e quelli dei
mezzi pubblici di trasporto che era causata dalla rigidità degli uni e degli
altri. Secondo Cardella, insomma,
Se è così, allora conviene aprire una parentesi nel discorso che stiamo facendo per approfondire questo concetto di autonomia didattica, che ha nella flessibilità dei tempi uno dei suoi punti di forza.
Vediamo cosa significa in concreto e nella realtà il superamento dell'unità oraria di 60 minuti (DPR 275/99 art. 4.2).
Una scuola può oggi decidere: se
Vorremmo adesso chiarire come il monte-ore annuale delle discipline è un
concetto del tutto astratto. Per essere significativo questo numerino dovrebbe
calcolare effettivamente il lavoro dei docenti e anche la presenza in
classe degli alunni. In pratica sappiamo bene che se in una scuola un
professore, per esempio di italiano si assenta per periodi fino a dieci giorni,
viene sostituito dai colleghi che sono a disposizione, una volta da un collega
di matematica, un'altra da quello di educazione fisica e così via. Se vogliamo
stare quindi ai numeri reali, e non a quelli teorici, nessuna scuola assicura
ad una classe al momento 200 giorni di lezione con quello che comporta, e cioè
231 ore annue di italiano, 66 di educazione fisica, 99 di inglese e così via.
Pertanto considerando le fisiologiche e normali assenze dei docenti e le conseguenziali supplenze, in realtà il computo annuale dei
tempi delle discipline presenta variazioni (in più o in meno) molto rilevanti.
Se questa è la verità che sta sotto gli occhi di tutti, anche il numerino del
monte-ore annuale per materia o significa che deve essere rispettato (e allora
bisognerebbe cambiare molte cose nella scuola italiana), oppure è un indicatore
— appunto — burocratico senza significato vero che, come tale, andrebbe
ri-considerato o abbandonato. E' come dire che un'auto ha una velocità massima
di
Giunti a questo punto del discorso vorremmo pertanto sottolineare la seguente contraddizione: quando si dice che nel caso di riduzione per motivi didattici dell'unità oraria di lezione il docente non può recuperare tale riduzione effettuando "supplenze", ma deve recuperarla soltanto nelle proprie classi, significa dire una cosa del tutto ovvia. Ma significa anche fingere che il monte-ore annuale per disciplina abbia un significato che, come abbiamo tentato di spiegare, al momento non ha.
Vediamo quali sono le cose concrete che si possono fare in una scuola sul piano della flessibilità e nel tentativo di garantire agli allievi il monte-ore annuale previsto per ciascuna disciplina.
Nel triennio di un istituto tecnico commerciale, si può per esempio organizzare un orario su scansione trisettimanale. A condizione che ci sia la disponibilità dei docenti a sostenere un orario di lavoro più pesante durante la settimana di prevalenza della propria disciplina (compensato nelle due settimane successive).
Ma al di là di una programmazione per moduli su scansione trisettimanale e, ripetiamo, in modo che in ogni settimana abbia la prevalenza un gruppo di discipline affini, abbandonare le ore di 60 minuti non è ipotizzabile se non in scuole di certe dimensioni e con pochi pendolari. Due rientri pomeridiani di 3 ore possono, per esempio, consentire il sabato libero. Però è impossibile attuarli in una scuola con molti pendolari e in assenza di mense comunali.
Con un organico di un centinaio di docenti, è praticamente impossibile organizzare un orario con unità di insegnamento di 50 minuti. La matematica, infatti , non è un'opinione, e allora basta fare due conti: un docente di italiano che ha sette ore alla settimana in una classe prima, deve recuperare 70 minuti (in un anno 38,5 ore); il professore di Inglese, invece, deve recuperare mezzora (in un anno 16,5 ore); quello di Scienza della materia quaranta minuti (in un anno 22 ore), quello di Religione dieci minuti (in un anno 5,5 ore) e così via. E' evidente allora che ci può essere un recupero (settimanale o annuale fa lo stesso) per assicurare il monte - ore annuale previsto per classe a condizione che si organizzi un secondo orario scolastico pomeridiano (oltre quello del mattino), basato su unità di insegnamento di dieci minuti, che si snodi lungo tutta la settimana.
Il paradosso è quindi il seguente: ridurre di cinque o dieci minuti le ore del mattino significa fare ogni giorno rientri pomeridiani, cioè estendere a tutte le scuole una esperienza, quella del doposcuola o tempo prolungato (chiamata adesso flessibilità) nelle scuole medie, che spesso si è rivelata del tutto fallimentare.
Chiusa questa riflessione sulle concrete possibilità di ridurre l’unità oraria per motivi didattici, torniamo allora alle circolari ministeriali che si sono occupate della riduzione di dieci minuti delle ore di lezione. Sulla questione è intervenuto più volte su Italia Oggi Giuseppe Mantica, il quale ha spiegato che «mentre la cm n. 243 si riferiva solo ad alcune ore della giornata, la più recente, emessa il 3 luglio del 1980, estende le riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla precedente, e cioè per tutte le ore di lezione » (10). La stessa interpretazione il giorno 27 ottobre 2000 era leggibile alla pag. 702 di Televideo- Scuola.
Resta il fatto che tali interpretazioni per così dire estensive, allo
stato, appartengono ad una testata giornalistica e ad un giornalista, mentre i
più recenti documenti, rintracciabili sui rispettivi siti internet, di due
organizzazioni sindacali nazionali come
Il documento CGIL intitolato "Riduzione oraria e obbligo del recupero", riassume la intera questione anche alla luce della più recente cm 225/00 ma non osa andare al di là della seguente formula tipica :
«La riduzione dell’ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, già regolata dalle circolari 243/79 e 192/80, non va recuperata » (11).
Allo stesso modo, il documento SNALS (12) usa la seguente espressione:
«1. Riduzione dell’ora solare e conseguente adozione dell’ora convenzionale per causa/e di forza maggiore (orario mezzi di trasporto pubblici, ecc.): i docenti interessati non sono obbligati a recuperare le frazioni di ora;»
L'identica espressione è adoperata dalla Gilda insegnanti sul proprio sito
ufficiale internet (28.8.99): «La riduzione dell’ora di lezione (fino a
Circa la posizione della CGIL-Scuola, è forse il caso di riportare per intero la risposta a me fornita lo scorso anno, quando avevo chiesto appunto di precisare se la riduzione di tutte le ore di lezione andasse recuperata:
«
Si può concludere dicendo allora che in questo variegato panorama di opinioni e pareri nessuna organizzazione sindacale a livello nazionale dice chiaramente ed esplicitamente che la riduzione di TUTTE le ore di lezione (dalla I alla VI) per motivi estranei alla didattica non vada recuperata. Per cui la conclusione del discorso sembrerebbe pacifica, se tutti (scripta manent) siamo d'accordo che la riduzione della I,V e VI ora per motivi di pendolarismo degli alunni non vada recuperata dai docenti.
Dov'è allora il problema?
Il problema sorge perchè, insediatisi dall’1 settembre 2000 nelle scuole autonome i dirigenti scolastici, quelle stesse organizzazioni sindacali nazionali di cui abbiamo citato i documenti, in periferia tramite le RSU chiedono ai dirigenti di non far recuperare la riduzione di tutte le ore di lezione. Così il cerino acceso che lo scorso anno veniva passato ai Provveditori, dei quali si invocava l’autorizzazione alla riduzione di tutte le ore di lezione, quest’anno viene trasferito ai dirigenti.
Tutto questo avviene per la semplice ragione che — a monte — un accordo di interpretazione autentica sottoscritto dai sindacati con l’Aran non solo non ha chiarito la questione della riduzione delle ore ma anzi, se possibile, la ha ingarbugliata ancor di più. Perché questo sia avvenuto e – soprattutto – perché quell’accordo rappresenti ancora, a quattro anni di distanza, un punto fermo che le organizzazioni sindacali non intendono, nonostante tutti gli equivoci generati, superare, non sono in grado di dirlo.
Resta comunque assolutamente ragionevole e, alla luce delle opinioni riassunte, fondata sul buon senso, la opinione espressa dall’Associazione Nazionale Presidi (13) quando ricorda che « una causa di forza maggiore – per definizione - non si delibera: se ne può solo prendere atto in via amministrativa. Nel momento stesso in cui diventasse oggetto di una deliberazione, acquisterebbe carattere eventuale, legato al parere di una maggioranza e quindi non costituirebbe più una causa esterna ed incoercibile.
Ne deriva che l’accertamento dello stato di necessità non può essere rimesso al voto, ma solo ad una presa d’atto che - come tale - non può essere fatta che dal responsabile dell’ufficio.»
Come si vede, sul « chi» debba ridurre fino a dieci minuti l'ora di lezione c'è ormai una identità di vedute tra la stessa associazione dei dirigenti scolastici e le organizzazioni sindacali. Così come c'è assoluta identità di vedute sulla distinzione tra riduzione per motivi didattici e per motivi di trasporto.
Il problema resta il «quanto» ridurre. Ecco perchè risulta incomprensibile quello che ha affermato Giovanni Scaminaci (14): «Ci sono poi i presidi che, pur in presenza di cause di forza maggiore, tentano comunque di far passare la riduzione oraria come scelta di flessibilità organizzativa e didattica». Perchè tentano? Perchè godono nell'inasprire i rapporti con i docenti? E' allora una semplice questione di «potere», o di intenti vessatori?
In altre parole, non si capisce perchè, se a livello nazionale e normativo fosse chiarissimo il chi e il quanto della riduzione d'orario per motivi non didattici, i dirigenti scolastici dovrebbero intestardirsi a richiedere il recupero .
Invece è proprio vero il contrario: siccome a livello nazionale e normativo
non si capisce bene se sia legittimo ridurre tutte le ore di lezione per
motivi non didattici, i dirigenti scolastici procedono in ordine sparso e hanno
le idee confuse. Ci sono scuole che perciò recuperano soltanto le ore
intermedie, ci sono scuole che recuperano 90 minuti, 180 minuti,
Tutte queste idee, tesi, argomentazioni, che abbiamo fin qui cercato di compendiare in una mappa, non sembrano al momento destinate a ricomporsi in una interpretazione che ristabilisca la certezza del diritto. Tutt'altro. Anzi, le interpretazioni si moltiplicano e gli interpreti continuano a dividersi. A riprova posso riportare il punto di vista espresso (15) per ultimo da Giovanni Bonaventura, il quale non ritiene pertinente il richiamo alla « forza maggiore» come esimente dalla responsabilità. Infatti la forza maggiore si concreta in un evento della natura o dell'uomo, che, pur se previsto, non può essere impedito. Ma, a suo dire, l'orario di partenza dei mezzi di trasporto può, invece, essere modificato in modo da renderlo compatibile con la fine delle lezioni. Inoltre non è neppure possibile individuare nella particolare situazione uno «stato di necessità» perchè il danno causato agli alunni con la riduzione non è proporzionato al pericolo da scongiurare. Secondo Bonaventura, dunque,le questioni giuridiche sono chiare (affermazione questa che è palesemente in contrasto con quest'altra: «ad ogni inizio d'anno si apre per i dirigenti scolastici l'angoscioso dilemma circa il recupero delle riduzioni di orario») e pertanto le riduzioni di orario debbono essere determinate soltanto da difficoltà insuperabili e rappresentare soluzioni del tutto eccezionali.
Le questioni giuridiche sui minuti da recuperare non sono, checchè se ne dica, affatto chiare, non ci stiamo
arrampicando sugli specchi, nè stiamo assistendo ad
una stucchevole telenovela. La questione è seria e si è generalizzata a causa
dello stato indecoroso, soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, dei trasporti
pubblici e a causa dell'«assurdità di un curricolo di 36 ore degli istituti
tecnici». La questione è così minacciosa che rischia per i dirigenti scolastici
di diventare prima o poi esplosiva. Basta fare due conti a matita sul danno
erariale. E' stato calcolato (16) che solo prendendo in considerazione i 1400
istituti tecnici italiani, per lo Stato pagare un docente per un'ora intera
mentre esegue una prestazione di 50 minuti, significa bruciare 673 miliardi
all'anno. Negli ultimi dieci anni il danno ammonterebbe quindi ad un totale di
6 mila e 700 miliardi. Una bella cifra, sulla quale tutti, a cominciare dai
sindacati, dovrebbero riflettere senza inutili sofismi e demagogie. Siamo tutti
così sicuri che anche in futuro
Provo a concludere il discorso con una proposta. A questo punto credo che forse per risolvere il problema sarebbe utile uscire fuori dal problema, e affrontare la questione non più dalla parte dell’orario di servizio dei docenti. Ma dalla parte degli alunni. Senza avere la preoccupazione di mettere le carte a posto per far fronte ai controlli della Corte dei Conti, la questione dell’ora di lezione (che sia di 50 o di 60 minuti poco importa) andrebbe affrontata calcolando l’effettivo insegnamento e non quanti minuti l’insegnante sta a scuola. Propongo cioè di prendere in considerazione la durata dell’effettivo insegnamento (effettiva, per così dire, esposizione dell'alunno al docente) e non più i 200 giorni di lezione e/o l'ora burocratica. Il problema è perciò quanti giorni gli alunni vengono a scuola, quanto tempo stanno in aula, non quanti giorni la scuola resta aperta, a disposizione di...
Per contabilizzare i danni sociali oltre che il danno erariale.
NOTE
Questo
articolo è stato pubblicato in parte sotto forma di lettera su
(1) Sergio Auriemma (a cura di), voce "Ora di lezione (riduzione)", pag. 299, "Repertori 1998-1999, Dizionario normativo della scuola ", volume f.c. di Notizie della scuola.
(2) "Riduzione delle ore di lezione ad unità inferiori ai sessanta minuti", a cura di F. Scrimitore,Scuola & Amministrazione n.4, dicembre 1996,pag.87.
(3) Il nuovo Vademecum dell’insegnante (a.s. 2000/2001) della Gilda insegnanti,voce "Ora di lezione", pag. 106.
(4) « E' vero che negli Istituti superiori in piena autonomia la riduzione dell'ora di insegnamento può essere disposta dal Dirigente indipendentemente dal Collegio Docenti.Anche in tal caso i docenti sono tenuti a recuperare le frazioni residue?» (Rsu,insegnante). «Le riduzioni d'orario devono essere recuperate.Tranne nel caso delle riduzioni di 5/10 minuti della prima/ultima ora giustificate e documentate da motivi di trasporto degli alunni» (www.kwscuola.kataweb.it/sos_scuola/sos_domand.../1,1498,Insegnanti).
(5) Giuseppe Pennisi,"Quesitario amministrativo", Italia Oggi "Azienda Scuola" del 27 febbraio 2001.
(6) Ennio D'Amico e Antonio Santoro ,« L'orario di servizio dei docenti», Scuola & Amministrazione n.3, novembre 2000, pag.15.
(7)
Risposta contenuta in "Racconti scolastici", di Vito Cardella,
(8) "Quando un'ora di lezione può durare 50 minuti" (43), in "L'esperto risponde"- Scuola - Il Sole 24 ore, 3.1.99,Numero uno .La risposta è ribadita in "Come va inteso il recupero delle ore intermedie" (1410),Numero ventiquattro-22 marzo 1999: «Il Dm 766/97 citato dal lettore prevede il recupero delle ore intermedie,cioè di quelle ore che vengono ridotte a 50 minuti in aggiunta a quelle previste dalla circolare ministeriale 243/79 ».
(9)
Vito Cardella,articolo a pag. 24 del n. 5 di
(10) "Orario:senza il Pof prevale il Ccnl" di Giuseppe Mantica,Italia Oggi,"Azienda Scuola", martedì 17.10.2000,pag. 48.Anche in un precedente articolo su Italia Oggi, "I minuti persi nella lezione non si possono recuperare",Mantica era stato chiaro scrivendo : « Non si recuperano i minuti delle ore inferiori a 60 minuti.Anche se la riduzione riguarda tutte le ore della giornata ».
(11) "Riduzione oraria e obbligo del recupero" (aggiornata al 13 ottobre 2000),www.cgilscuola.it/riduzioneor/ind_ridu.htm
(12) Notiziario Sindacale n. 181 del 5 ottobre 2000,Ai Segretari Provinciali S.N.A.L.S.
(13) Risposta ancora il 30.8.00 consultabile nelle faq del sito internet,www.cgilscuola.it/Tuttocont/quesiti/risposte2.htm
(14) "Riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore- il punto",19.09.00,www.anp.it/news/ora_lez.htm
(15) "Schiarita sull'ora breve" di Giovanni Scaminaci,su Il Sole 24 ore - Scuola n. 21, pag. 11.
(16) "La verità sull'ora di 50'" di Giovanni Bonaventura, su Il Sole 24 ore-Scuola (9-22 febbraio 01),pag.13.
(17)
"Chi pagherà il conto?" di Salvatore Indelicato,Catania,intervento
apparso in "Minuti da recuperare?/2" in
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FLESSIBILITÀ ORARIA
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