La figura del
coordinatore di classe non è prevista nell’ordinamento vigente.
Il comma 8 dell’art. 5 del T. U. (Dlgs 297/94) prevede solo la
possibilità che il docente, membro del consiglio di classe, sia delegato
dal dirigente a presiederne le sedute. Si tratta di un atto del dirigente
che costituisce esercizio del suo potere di delega, non richiede
delibere degli organi collegiali, e non comporta adempimenti che vadano
al di là della seduta medesima. Il suo compito è solo quello di
assicurarne la regolarità della seduta, compresa la verbalizzazione,
da affidare ad altro componente dell'organo, il segretario, previsto al comma 5
dello stesso articolo. Si tratta di ruoli con ambiti precisi, la cui
designazione può essere fatta di volta in volta in occasione delle singole
riunioni, oppure per l'intero anno scolastico. Trattasi di designazione comunque non declinabile, costituendo, unitamente alla verbalizzazione del segretario ed alla partecipazione dei
singoli componenti, momento costitutivo del consiglio stesso.
Anche lo stesso CCNL non fa alcun cenno alla figura del vero
e proprio coordinatore di classe, figura largamente diffusa nella pratica delle
scuole e con compiti che vanno al di là della
presidenza del consiglio (rappresentanza nei riguardi dei genitori, stesura del
piano didattico, corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà,
collegamento con la presidenza, organizzazione di iniziative, ecc.). Ciò
non significa che un docente non possa essere designato dal dirigente scolastico
coordinatore delle iniziative e delle attività del consiglio di classe, ma tale
figura deve essere introdotta e specificamente prevista nel POF dell'istituto
(D.P.R. 275/1999, art. 3 comma 1: il POF "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa
e organizzativa"). La competenza a deliberarne l'istituzione spetta dunque
al Collegio Docenti, in sede di programmazione
iniziale. A quel punto il Dirigente scolastico conferisce le nomine
conseguenti, come atto esecutivo di una delibera dell'organo collegiale.. Ma l’incarico in parola in quanto non rientra tra le
attività regolate dall’art. 27 del CCNL 2002-2005, non è obbligatorio per
il docente che potrà dichiarare la propria indisponibilità e declinare
l’incarico conferitogli.