ACCESSO AGLI ATTI. 

Riferimenti normativi: Legge 1.7.1990 n. 241; D.P.R. 27.6.1992, n. 352; C.M. 30.9.1992, n. 278; C.M. 25.5.1993 n. 163; art. 330-bis D. Lgs. 16.4.1994, n. 297; C.M. 16.5.1994, n. 94; Legge 15.7.1994, n. 445; dm 10.01.1996, n. 60, Legge 31.12.1996, n. 675, Dir. PCM 26.3.1997, n. 4541; Legge 15.3.1997, n. 59; Legge 15.5.1997, n. 127; D. Lgs. 9.5.1997, n. 123; D. Lgs. 28.7.1997, n. 255; D.P.R. 10.11.1997, n. 513; Provv. Garante 19.11.1997, n. 1, Provv. Garante 27.11.1997, n. 2; D. Lgs. 8.5.1998, n. 135; Provv. Garante 30.09.1998, n. 1; Provv. Garante 30.9.1998, n. 2, Legge 6.10.1998, n. 344; D. Lgs. 6.11.1998, n. 389; Legge 5.2.1999, n. 25; art. 22 O.M. 11.2.1999 n. 38, D. Lgs. 26.02.1999, n. 51, D. Lgs. 11.5.1999, n. 135, art. 27 O.M. 14.5.1999, n. 128, D. Lgs. 30.7.1999, n. 281, D. Lgs. 30.7.1999, n. 282, Provv. Garante 29.09.1999, n. 1; Provv. Garante 29.9.1999, n. 2; art. 22 O.M. 4.2.2000, n. 31; Legge 21.7.2000, n. 205; Legge 24.11.2000, n. 340; Legge 7.12.2000, n. 397; D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

La Legge n. 241 del 1990 riconosce l’accesso alla documentazione a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il D.P.R. n. 252/1992 disciplina due modalità di esercizio: l’accesso “informale”, che si esercita mediante richiesta verbale rivolta all’ufficio competente a formare o detenere l’atto; l’accesso “formale”, che comporta richiesta scritta in carta semplice, allorquando da parte dell’amministrazione non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta informale o sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sul sussistere dell’interesse o sull’accessibilità al documento. Il procedimento d’accesso deve concludersi, di regola, entro trenta giorni dalla presentazione o ricezione della richiesta. Eventuali rilievi di irregolarità o carenze contenutistiche della richiesta vanno notificati all’interessato entro 10 giorni, perché provveda alla rettifica o integrazione. Responsabile del procedimento è l’Amministrazione nella persona di chi la rappresenta (Ministro, Direttore CSA, Dirigente Scolastico), salvo il caso di delega conferita nei modi di legge (cfr. artt. 27 O.M. 128/’99 e 22 O.M. 31/2000 per la responsabilità del Dirigente Scolastico). L’accesso consiste o nella visione del documento, nel corso della quale si possono prendere appunti o trascriverne parti, o nel rilascio di copia dell’atto con il rimborso dei soli costi di riproduzione. 

Ai sensi dell’OM n. 35/2003 art. 22, è il dirigente scolastico il responsabile del procedimento sugli Esami di Stato, egli pertanto è il responsabile della custodia nonché dell’accoglimento delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico sigillato contenente gli atti. Il dirigente scolastico, alla presenza di personale in servizio nella scuola, procede all’apertura del plico, redigendo un apposito verbale sottoscritto dai presenti che verrà poi inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. 

Le ipotesi più comuni di accesso nella scuola, salvo differimento ove ammesso, riguardano i seguenti documenti: 

·        elaborati scritti e atti della commissione giudicatrice, a favore di partecipanti a concorso;

·        compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali ed ad esami, verbali, interrogazioni orali e verbali dei consigli di classe, a favore di genitori di alunno respinto e con esclusione delle sole parti che concernono altri alunni;

·        atti formali anche di natura endoprocedimentale emanati nel corso dell’istruttoria, a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e di mobilità professionale;

·        atti di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei posti, a favore dell’insegnante che abbia prodotto ricorso giurisdizionale avverso la mancata utilizzazione o assegnazione provvisoria;

·        relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi, a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento disciplinare;

·        atti relativi al fascicolo personale, a favore del docente interessato;

·        elaborato scritto ( solo il proprio, e non quello di altri alunni), a favore del candidato agli esami di maturità.

 Ai sensi del D.M. n. 60 del 10.1.1966 l’amministrazione scolastica può opporre diniego o differimento di accesso. Il diniego può essere opposto per le seguenti categorie di documenti: a) rapporti informativi sul personale dipendente; b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale; c) documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali; d) documenti relativi alla salute delle persone; e) documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o delle Procure della Corte dei Conti relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale o amministrativa. Il differimento risulta fondato per l’ accesso ai seguenti documenti: a) relazione (con documentazione richiamata) nel caso di controlli ispettivi nei confronti di dipendenti, scuole o enti vigilati (fino alla conclusione del procedimento); b) elaborati e schede di valutazione nei procedimenti concorsuali e di selezione del personale (fino alla conclusione delle varie fasi procedurali ed esclusi gli atti relativi ad altri concorrenti); c) offerte contrattuali nei procedimenti di scelta del contraente (fino alla conclusione del procedimento). Contro le determinazioni amministrative concernenti l’accesso è possibile ricorrere, nei termini di 30 giorni, al TAR. Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 340/2000, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. L’interessato può ricorrere al TAR avverso il differimento o il rifiuto (espresso o tacito) oppure chiedere al difensore civico competente che sia riesaminata la determinazione dell’amministrazione. Nel caso che si rivolga al difensore civico, il termine per ricorrere al TAR decorre dal ricevimento della risposta del difensore.