ACCESSO AGLI ATTI.
Riferimenti normativi: Legge 1.7.1990 n. 241; D.P.R. 27.6.1992, n. 352; C.M. 30.9.1992,
n. 278; C.M. 25.5.1993 n. 163; art. 330-bis D. Lgs. 16.4.1994, n. 297; C.M. 16.5.1994, n. 94; Legge 15.7.1994, n. 445; dm
10.01.1996, n. 60, Legge 31.12.1996, n. 675, Dir. PCM 26.3.1997, n. 4541; Legge 15.3.1997, n. 59; Legge 15.5.1997,
n. 127; D. Lgs. 9.5.1997, n. 123; D. Lgs. 28.7.1997, n. 255; D.P.R. 10.11.1997, n. 513; Provv. Garante 19.11.1997, n. 1, Provv.
Garante 27.11.1997, n. 2; D. Lgs. 8.5.1998, n. 135; Provv. Garante 30.09.1998,
n. 1; Provv. Garante 30.9.1998, n. 2, Legge
6.10.1998, n. 344; D. Lgs.
6.11.1998, n. 389; Legge 5.2.1999, n. 25; art. 22 O.M. 11.2.1999 n.
38, D. Lgs. 26.02.1999, n. 51, D. Lgs. 11.5.1999, n.
135, art. 27
O.M. 14.5.1999, n. 128, D. Lgs.
30.7.1999, n. 281, D. Lgs. 30.7.1999, n. 282, Provv.
Garante
29.09.1999, n. 1; Provv. Garante 29.9.1999,
n. 2; art. 22 O.M.
4.2.2000, n. 31; Legge 21.7.2000, n. 205; Legge 24.11.2000, n. 340;
Legge 7.12.2000, n. 397; D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Ai sensi dell’OM n. 35/2003 art. 22, è il dirigente scolastico il
responsabile del procedimento sugli Esami di Stato, egli pertanto è il
responsabile della custodia nonché dell’accoglimento
delle richieste di accesso e dell’eventuale apertura del plico sigillato
contenente gli atti. Il dirigente scolastico, alla presenza di personale in
servizio nella scuola, procede all’apertura del plico, redigendo un apposito verbale sottoscritto dai presenti che verrà poi
inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.
Le ipotesi più comuni di accesso nella
scuola, salvo differimento ove ammesso, riguardano i seguenti documenti:
·
elaborati scritti e atti della
commissione giudicatrice, a favore di partecipanti a concorso;
·
compiti scritti, documenti
relativi a scrutini intermedi, finali ed ad esami, verbali, interrogazioni
orali e verbali dei consigli di classe, a favore di genitori di alunno respinto
e con esclusione delle sole parti che concernono altri alunni;
·
atti formali anche di
natura endoprocedimentale emanati nel corso
dell’istruttoria, a favore del soggetto che produca istanza di trasferimento e
di mobilità professionale;
·
atti di utilizzazione e
assegnazione provvisoria dei posti, a favore dell’insegnante che abbia prodotto
ricorso giurisdizionale avverso la mancata utilizzazione o assegnazione
provvisoria;
·
relazione ispettiva ed atti
presupposti e connessi, a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o
procedimento disciplinare;
·
atti relativi al fascicolo
personale, a favore del docente interessato;
·
elaborato scritto ( solo il
proprio, e non quello di altri alunni), a favore del candidato agli esami di
maturità.
Ai sensi del D.M. n. 60 del 10.1.1966
l’amministrazione scolastica può opporre diniego o differimento di accesso. Il diniego può essere opposto per le seguenti
categorie di documenti: a) rapporti informativi sul personale dipendente; b)
documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale; c) documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali; d) documenti relativi alla salute delle persone; e)
documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o delle
Procure della Corte dei Conti relativi a soggetti per i quali si delinea
responsabilità civile, penale o amministrativa. Il differimento risulta fondato per l’ accesso ai seguenti
documenti: a) relazione (con documentazione richiamata) nel caso di controlli
ispettivi nei confronti di dipendenti, scuole o enti vigilati (fino alla
conclusione del procedimento); b) elaborati e schede di valutazione nei
procedimenti concorsuali e di selezione del personale (fino alla conclusione
delle varie fasi procedurali ed esclusi gli atti relativi ad altri
concorrenti); c) offerte contrattuali nei procedimenti di scelta del contraente
(fino alla conclusione del procedimento). Contro le determinazioni
amministrative concernenti l’accesso è possibile
ricorrere, nei termini di 30 giorni, al TAR. Ai sensi dell’art. 15 della Legge
n. 340/2000, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta. L’interessato può
ricorrere al TAR avverso il differimento o il rifiuto (espresso o tacito) oppure
chiedere al difensore civico competente che sia riesaminata
la determinazione dell’amministrazione. Nel caso che si rivolga
al difensore civico, il termine per ricorrere al TAR decorre dal ricevimento
della risposta del difensore.