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DECRETO 28 febbraio 2000.
Disposizioni relative
alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore
aziendale ai sensi dellart. 16 comma 3 della legge n.
196 del 24 giugno 1997 recante "Norme in materia di promozione
delloccupazione"
IL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante
disposizioni in materia di promozione delloccupazione;
VISTO lart. 16 della legge 24 giugno 1997 n.
196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;
VISTO il comma 3 del suindicato art. 16 della legge
24 giugno 1997 n. 196, concernente lemanazione di disposizioni relative alle
esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale
per lapprendistato;
SENTITO il parere delle Regioni e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale;
DECRETA
Art. 1
- Il tutore aziendale per lapprendistato ha il compito di
affiancare lapprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le
competenze necessarie allesercizio delle attività lavorative e di favorire
lintegrazione tra le iniziative formative esterne allazienda e la formazione
sul luogo di lavoro.
- Il tutore collabora con la struttura di formazione esterna
allazienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
- Il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite
dallapprendista ai fini dellattestazione da parte del datore di lavoro.
Art. 2
- Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore
qualificato designato dallimpresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici
dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dellimpresa stessa, da un socio o
da un familiare coadiuvante.
- Il lavoratore designato dallimpresa per le funzioni di tutore
deve:
- possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a
quello che lapprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle
dellapprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
- Il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo non
si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale
caratteristica.
- Ciascun tutore può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme
restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di
settore.
Art. 3
- Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei
datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni
comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti
ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
- conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di
alternanza;
- comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di
contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
- gestire laccoglienza e linserimento degli apprendisti in
azienda;
- gestire le relazioni con i soggetti esterni allazienda
coinvolti nel percorso formativo dellapprendista;
- pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e
socializzazione lavorativa;
- valutare i progressi e i risultati dellapprendimento.
- I tutori di cui al comma 1 dellarticolo 2 del presente decreto
sono comunque tenuti a partecipare, allavvio della prima annualità di formazione
esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore,
organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dellarticolo 1 del
presente decreto nellambito delle attività formative per apprendisti.
- La concessione delle agevolazioni contributive di cui allart.
16 comma 3 della legge del 24 giugno 1997 n. 196 verrà determinata sulla base di un piano
di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del Lavoro, Regioni e parti
sociali.
Roma, 28 febbraio 2000
IL MINISTRO
CESARE SALVI
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